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Associazione Culturale
"FORMAT" |
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Estratto dello Statuto dell'Associazione Culturale "Format"
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e SCOPO
L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate; tutte le suddette attività potranno essere esercitate nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il
coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 12 - Esercizio e bilancio
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 1 - Denominazione
È costituita dal 20 marzo 1997 l'associazione denominata Associazione Culturale "FORMAT".
Art. 2 - Sede
L'ubicazione della sede è in Via Sbarre Centrali, 182 Reggio Calabria. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.
Art. 3 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Scopo ed oggetto
L’associazione, assolutamente apartitica ed apolitica, è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; essa si propone di promuovere, tra le proprie finalità, l'erogazione di attività nei settori dell'istruzione e della formazione.
A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:
TITOLO II - I SOCI
Art. 5 - Ammissione dei soci
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del
Consiglio Direttivo.
Sono Soci Corsisti coloro che sono iscritti e frequentano uno o più corsi di formazione tenuti dall'associazione.
La persona che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta e sottoscritta, indirizzata all'amministratore unico ovvero al Presidente dell'associazione.
Art. 6 - Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate
dall'Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto.
Art. 7 - Obblighi e doveri dei soci
Ciascun socio deve:
La qualità di socio non è trasmissibile; si perde per recesso, decesso o esclusione.
Art. 9 – Recesso
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo
posta e/o e-mail.
Art. 10 – Esclusione
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Patrimonio
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione derivano da:
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Art. 13 - Destinazione degli avanzi di gestione
Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione.
Art. 14 - Quota associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del
programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci.
TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 15 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
– ASSEMBLEA
Art. 16 – Convocazione dell'assemblea dei soci
L’assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto
vincolano tutti i soci.
L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto e all'Atto costitutivo; approva il bilancio annuale
consuntivo e la relazione del Presidente; indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina i membri del Consiglio Direttivo; delibera sulle proposte di esclusione dei Soci; approva lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, e viene convocata con
ordine del giorno da affiggersi nella sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via e-mail, sempre 10 giorni prima dell’assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.
Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, su richiesta di due Revisori dei Conti o da un terzo degli associati.
Art. 17 – Disciplina dell’assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte da altra persona designata dall'assemblea stessa.
Art. 18 – Diritto di voto e di intervento in assemblea
Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto.
Art. 19 - Competenza dell'assemblea e maggioranze
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 20 - Amministrazione
L'associazione è amministrata alternativamente, a scelta dell'assemblea che provvede alla nomina, da un amministratore unico, dal consiglio direttivo.
Art. 21 - Disciplina delle riunioni del consiglio direttivo
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la
direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale.
Art. 22 - Poteri di amministrazione
Al consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione dell'associazione, senza eccezione alcuna.
Art. 23 - Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato dall'amministratore, è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Art. 24 - Segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.
Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.
Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della
Associazione in qualunque momento venga richiesto.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.
Art. 25 - Rappresentanza dell'associazione
La firma e la legale rappresentanza dell'associazione è attribuita all'amministratore unico.
– REVISORE E COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 26 Composizione, nomina e durata del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da due a cinque membri nominati dall'assemblea dei soci.
Il Collegio rimane in carica per tre anni.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e
specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
Art. 27 Compiti di controllo dei Revisori
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo apposita relazione.
TITOLO V – LIBRI SOCIALI
Art. 28 - Libri sociali e registri contabili
L'associazione dovrà tenere i seguenti libri: libro dei soci, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo.
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 29 - Nomina dei liquidatori
L'assemblea straordinaria dei soci può nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.
Art. 30 – Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 31 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorga tra i soci o tra i soci e l'associazione è deferita al giudizio di un arbitro che giudica secondo diritto.
Art. 32 – Foro competente
Per qualunque controversia è competente il foro di Reggio Calabria.
Art. 33 – Regolamenti interni
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione è disciplinato da apposito regolamento interno.
Art. 34 – Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
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Associazione Culturale
FORMAT
Via Sbarre Centrali, 182 – 89133 Reggio Calabria P. I. 01475020804 Tel. 0965/51542 cell. (+39) 345.8156496 |
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