Associazione Culturale
FORMAT E.T.S.

Estratto dello Statuto dell'Associazione Culturale Format E.T.S.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l'associazione riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMAT E.T.S." con sede legale nel Comune di Reggio Calabria. L'associazione è un ente del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore, art. 47 D.lgs. 117/2017 ed art. 9 D.M. 106/2020.

Art. 2 - FINALITÀ
L'associazione, senza scopo di lucro, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale...

Art. 3 - OGGETTO
L'associazione, assolutamente apolitica ed apartitica, opera quale ente non commerciale. In quanto ente senza scopo di lucro informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 4 - SEDE
L'associazione ha sede nel Comune di Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 182.

Art. 5 - DURATA
La associazione ha durata illimitata.

Art. 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO
La associazione non persegue alcuno scopo di lucro. La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Art. 7 - DOMICILIAZIONE
Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Art. 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote annuali e di iscrizione versate dagli associati;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.


Art. 9 – RACCOLTA FONDI
L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 10 – UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.
SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Art. 12 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda scritta all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Ciascun associato ha il diritto: di partecipare a tutte le attività dell'associazione; di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo; di esercitare il diritto di voto in assemblea, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha il dovere: di collaborare al perseguimento delle finalità associative; di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto; di osservare le decisioni degli organi sociali; di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.


Art. 14 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi: recesso comunicato per iscritto all'organo amministrativo; morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento; morte dell'associato; esclusione dell'associato; estinzione o scioglimento dell'associazione. L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Art. 16 – RECESSO DELL'ASSOCIATO
L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

Art. 17 – MORTE DELL'ASSOCIATO
In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Art. 18 – ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina, all'interno del quale devono essere nominati: un Presidente; un Vicepresidente; un Segretario; un Tesoriere...
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 29 del presente statuto...


Art. 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE
Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Art. 21 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'associazione; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Art. 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 23 - RAPPRESENTANZA
La legale rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 24 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
La carica è gratuita, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 25 - CONFLITTO DI INTERESSI
Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Art. 26 RESPONSABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'associazione, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 27 ORGANO DI CONTROLLO
L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

Art. 28 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero); - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero); - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

Art. 29 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 30 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea della associazione: - nomina e revoca i componenti degli organi sociali; - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio; - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Art. 32 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 33 – BILANCIO SOCIALE
Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito web, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 34 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 32 e 33 del presente statuto, l'associazione deve tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degliassociati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Art. 36 – ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella Sezione Altri enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 117/2017.

Art. 37 – RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



Associazione Culturale FORMAT E.T.S.

Via Sbarre Centrali, 182 – 89133 Reggio Calabria
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